Statuto e Reg.

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Statuto

Art.1 COSTITUZIONE E CARATTERE

L’A.I.D.O. – Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) – fondata a Bergamo, ha sede legale a Roma. E’ costituita tra i Cittadini favorevoli alla donazione volontaria, post mortem, anonima e gratuita di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto terapeutico.

1. E’ una organizzazione apartitica, aconfessionale, interetnica, senza scopo di lucro, fondata sul lavoro volontario. Essa opera nel settore socio-sanitario ed ha l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

2. L’Associazione è strutturata su tutto il territorio nazionale.

Art.2 FINALITÁ

Finalità dell’A.I.D.O. sono:

1. promuovere, in base al principio della solidarietà sociale, la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule;

2. promuovere la conoscenza di stili di vita atti a prevenire l’insorgere di patologie che possano richiedere come terapia il trapianto di organi;

3. provvedere, per quanto di competenza, alla raccolta di dichiarazioni di volontà favorevoli alla donazione di organi, tessuti e cellule post mortem.

Art.3 ATTIVITÁ

ARTICOLO 3

1. Per il raggiungimento delle finalità associative l’A.I.D.O. svolge le seguenti attività:
a. promuove campagne di sensibilizzazione ed informazione permanente dei cittadini su tutto il territorio nazionale;
b. instaura rapporti e collaborazioni con Istituzioni ed Enti pubblici e privati ed Associazioni italiane e internazionali.
c. svolge attività di informazione nelle materie di propria competenza con particolare riferimento al mondo del lavoro, della scuola, delle Forze Armate, delle Confessioni religiose e delle Comunità sociali.
d. promuove e partecipa ad attività di formazione, informazione e sensibilizzazione e di sostegno alla ricerca scientifica nel campo del prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule;
e. promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte attraverso la stampa associativa e materiale multimediale;
f. provvede, per quanto di competenza, alle formalità necessarie per l’esecuzione della volontà degli iscritti;
g. svolge attività di aggiornamento e formazione per i dirigenti associativi al fine di armonizzare gli interventi formativi su tutto il territorio nazionale.
2. Al fine del perseguimento delle attività istituzionali e di quelle ad esse strumentali, conseguenti e, comunque, connesse, l’A.I.D.O. può compiere, in osservanza delle norme di legge, attività commerciali e produttive esclusivamente marginali, nel rispetto di quanto indicato nell'art. 10 n. 5 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460

Art.4 SOCI

1. Sono Soci dell’A.I.D.O. coloro che sottoscrivono la domanda di adesione e la dichiarazione di volontà favorevole alla donazione di organi, tessuti e cellule post mortem, e si impegnano a sostenere l’A.I.D.O. per i fini istituzionali.

2. I Soci possono accedere a tutte le cariche che sono elettive e non retribuite.

3. La persona che instaura con l’A.I.D.O. un rapporto di lavoro dipendente o autonomo o un qualsiasi altro rapporto di contenuto patrimoniale, non può assumere cariche associative a tutti i livelli, né rappresentare strutture dell’Associazione come previsto dalla normativa in vigore.

4. La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea. La qualifica di Socio si perde per dimissioni.

Art.5 STRUTTURE

1. L’Associazione si articola in:
- A.I.D.O. Nazionale
- A.I.D.O. Regionali
- Sezioni provinciali
- Gruppi comunali
L’articolazione delle Strutture in ambito Regionale è decisa dai singoli Consigli Regionali in funzione della legislazione regionale, della situazione locale e dell'organizzazione socio-sanitaria in vigore, al fine di raggiungere nell'ambito della Regione il risultato operativo ottimale per l'Associazione, anche prevedendo la costituzione di Sezioni pluricomunali, comprensoriali o territoriali e la costituzione di Gruppi intercomunali o rionali.
2. L’Associazione, a livello Nazionale, Regionale, di Sezione e di Gruppo ha i seguenti organi:
- Assemblea;
- Consiglio Direttivo;
- Giunta di Presidenza(limitatamente al livello nazionale, regionale e provinciale)
- Conferenza dei Presidenti (limitatamente al livello nazionale e regionale);
- Collegio dei Revisori dei Conti;
- Collegio dei Probiviri;
- Collegio di appello nazionale dei Probiviri.
3. A livello Gruppo il Collegio dei Revisori è facoltativo; ove non fosse stato eletto è sostituito dal corrispondente organo del livello superiore.

4. A livello Gruppo il Collegio dei Probiviri é sostituito dal corrispondente organo del livello superiore.

5. Ogni Struttura risponde in proprio circa la responsabilità fiscale/civile. Ogni Struttura si deve dotare di codice fiscale al fine di assumere autonomia gestionale pur mantenendo il rispetto delle indicazioni dettate dalla Struttura superiore.

Art.6 STRUTTURE

1. L’Assemblea rappresenta il massimo livello della vita associativa.

2. L’Assemblea è ordinaria e straordinaria. L’Assemblea ordinaria si distingue in elettiva e intermedia.

Art.7 ASSEMBLEA ELETTIVA COMPOSIZIONE E
FUNZIONAMENTO

1. L’Assemblea elettiva è formata:
- a livello Gruppo da tutti i Soci;
- ai livelli nazionale, regionale e provinciale dai Delegati nominati dalle rispettive Assemblee inferiori secondo le modalità fissate dal Regolamento.
Ogni Socio o Delegato ha diritto a un voto.

2. Ciascuna Assemblea è convocata dal rispettivo Consiglio Direttivo ogni quattro anni o più frequentemente su decisione del Consiglio medesimo o su richiesta di almeno un decimo dei membri delle Strutture immediatamente inferiori. In tale evenienza sono riconvocati i Delegati nominati nell’ultima Assemblea.

3. Le date delle Assemblee elettive devono essere raccordate alle scadenze delle Assemblee elettive superiori.

4. Ogni Assemblea è validamente costituita:
- in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, decorse almeno ventiquattro ore dalla prima convocazione, con qualsiasi numero di presenti.
5. Hanno diritto al voto:
- a livello Gruppo i Soci;
- a livello Sezione, Regionale e Nazionale i Delegati presenti ed ammessi dalla Commissione Verifica Poteri.

Art.8 ASSEMBLEA INTERMEDIA COMPOSIZIONE E
FUNZIONAMENTO

1. L’Assemblea intermedia è formata:
- a livello Gruppo dai Soci;
- a livello nazionale, regionale e provinciale dai Presidenti delle rispettive strutture inferiori o da un loro delegato.
2. Ciascuna Assemblea intermedia è convocata dal rispettivo Consiglio Direttivo negli anni intermedi secondo le modalità fissate dal Regolamento (artt. 9, 10, 11 e 12 tutti comma 1).

Art.9 ASSEMBLEA NAZIONALE

1. Consiglio Nazionale ogni quattro anni e si svolge secondo le norme stabilite dal Regolamento.

2. Negli anni intermedi il Consiglio Nazionale convoca l’Assemblea dei Presidenti dei Consigli Regionali o di un loro delegato, secondo le norme stabilite dal Regolamento.

3. Spetta all’Assemblea Nazionale:
a. l’approvazione della relazione sull’attività svolta dal Consiglio Nazionale;
b. l’approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una relazione dell’Amministratore e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
c. l’approvazione del bilancio preventivo proposto dal Consiglio Nazionale;
d. l’approvazione di impegni economici pluriennali;
e. l’approvazione degli indirizzi di politica associativa cui dovranno attenersi tutte le Strutture inferiori;
f. l’approvazione del Regolamento associativo e delle modifiche;
g. la determinazione delle quote sociali a carico dei Consigli Regionali;
h. quando elettiva:
- l’elezione dei componenti il Consiglio Nazionale e la Commissione Verifica Poteri;
- l'elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri e del Collegio di appello nazionale dei Probiviri.

Art.10 ASSEMBLEA REGIONALE

1. L’Assemblea elettiva regionale è convocata dal rispettivo Consiglio Direttivo ogni quattro anni secondo le norme stabilite dal Regolamento.

2. Negli anni intermedi è convocata l’Assemblea dei Presidenti Provinciali, o di un loro delegato, secondo le modalità previste dal Regolamento.

3. Spetta all’Assemblea Regionale:
a. l’approvazione della relazione sull’attività svolta dal Consiglio Direttivo;
b. l’approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una relazione dell’Amministratore e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
c. l’approvazione del bilancio preventivo proposto dal Consiglio Direttivo;
d. l’approvazione degli impegni economici pluriennali;
e. l’approvazione degli indirizzi di politica associativa regionale come da indicazioni del Consiglio Nazionale adeguandoli alla situazione territoriale;
f. la determinazione delle quote sociali a carico delle Sezioni Provinciali
g. quando elettiva:
- l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo Regionale e la Commissione Verifica Poteri;
- l'elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri;
- la nomina dei Delegati alla Assemblea Nazionale e l’indicazione dei Candidati alle cariche nazionali.

Art.11 ASSEMBLEA PROVINCIALE E PLURICOMUNALE

1. L’Assemblea elettiva provinciale è convocata ogni quattro anni dal rispettivo Consiglio Direttivo secondo le norme stabilite dal Regolamento.
2. Negli anni intermedi è convocata l’Assemblea dei Presidenti dei Gruppi comunali o di un loro Delegato, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
3. Spetta all’Assemblea Provinciale/pluricomunale:
a. l’approvazione della relazione sull’attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo;
b. l’approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una relazione dell’Amministratore e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
c. l’approvazione del bilancio preventivo proposto dal Consiglio provinciale;
d. l'approvazione degli impegni economici pluriennali;
e. l’approvazione degli indirizzi di politica associativa provinciale come da indicazioni del Consiglio Regionale adeguandoli alla situazione territoriale;
f. la determinazione delle quote sociali a carico dei Gruppi Comunali:
g. quando elettiva:
- l’elezione dei componenti il Consiglio provinciale e la Commissione Verifica Poteri;
- l'elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri;
- la nomina dei Delegati alla Assemblea regionale e l’indicazione dei Candidati alle cariche regionali.

Art.12 ASSEMBLEA DEL GRUPPO

1. L’Assemblea del Gruppo è l’espressione fondamentale dell’Associazione ed è costituita dai Soci. E’ convocata annualmente dal Consiglio Direttivo.

2. Spetta all’Assemblea: 
a. l’approvazione della relazione sull’attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo;
b. l’approvazione del bilancio consuntivo accompagnato da una relazione dell’Amministratore e dalla Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
c. l’approvazione del bilancio preventivo proposto dal Consiglio Direttivo;
d. la programmazione dell’attività annuale in applicazione delle linee politiche associative indicate dall’Assemblea Provinciale da attuare nell’ambito territoriale;
e. la definizione degli eventuali contributi a carico dei Soci.
3. Ogni quattro anni:
a. elegge i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti se previsto;
b. nomina i Delegati all’Assemblea provinciale;
c. indica i Candidati alle cariche provinciali.

Art.13 ASSEMBLEA COSTITUTIVA DEL GRUPPO

L’Assemblea costitutiva è convocata in qualunque data dal Presidente della Sezione su propria iniziativa, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, o per richiesta del Comitato promotore costituito da almeno 30 Soci

Art.14 CONSIGLI DIRETTIVI

1. Ad ogni livello il Consiglio Direttivo dà attuazione al Programma approvato dalla rispettiva Assemblea.

2. Tutte le Strutture, a qualsiasi livello, sono vincolate alla attuazione dei programmi e delle iniziative approvate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo delle Strutture superiori.

3. I singoli Consigli devono svolgere opera di controllo sul rispetto delle norme statutarie da parte delle rispettive Strutture inferiori.

4. Ogni Consiglio può programmare ed attuare iniziative limitatamente al territorio di competenza. Per iniziative che interessino Strutture al di fuori del proprio territorio ne dovrà essere preventivamente richiesta autorizzazione alla Giunta di Presidenza della Struttura di competenza (Regionale per l’interessamento di più province della stessa Regione, Nazionale per più province di differenti Regioni).

5. I Consigli intrattengono rapporti con gli organismi pubblici e privati del proprio livello.

6. In caso di inadempienza alle norme statutarie o persistente inattività da parte di un Consiglio Direttivo, il Consiglio della Struttura superiore ne dichiara lo scioglimento e nomina un Commissario, che resta in carica per la durata – prorogabile una sola volta per uguale periodo – di tre mesi, cura l’ordinaria amministrazione e convoca l’Assemblea per l’elezione dei nuovi organi associativi

Art.15 CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale
a. mette in atto gli indirizzi di politica associativa indicati dall’Assemblea Nazionale, coordinandone e controllandone l’applicazione da parte dei Consigli Regionali;
b. organizza e gestisce attività e manifestazioni che interessano tutto il territorio nazionale o più Regioni;
c. instaura e tiene rapporti con gli organismi pubblici e privati del livello nazionale.
2. Il Consiglio Direttivo Nazionale si compone di almeno un rappresentante per ogni Consiglio Regionale a condizione che lo stesso abbia fornito non meno di due Candidati.

3. Il numero dei Consiglieri viene definito di volta in volta dall’Assemblea.

4. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno e dura in carica quattro anni.

5. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, tre Vice Presidenti dei quali uno Vicario, un Amministratore e un Segretario. Tutti questi costituiscono la Giunta di Presidenza.

6. Spetta tra l’altro al Consiglio:
a. la partecipazione senza diritto di voto alle sedute dell’Assemblea Nazionale;
b. l’indicazione dei progetti per l’attuazione degli indirizzi di politica associativa approvati dall’Assemblea;
c. la proposizione di attività finalizzate alla promozione della Donazione;
d. la promozione di convegni su temi specifici;
e. l’accettazione di lasciti, eredità, legati e donazioni, nonché l’acquisto e la vendita di beni immobili.
7. La mancata approvazione del bilancio consuntivo da parte dell’Assemblea, determina l’automatica decadenza del Consiglio.

Art.16 CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE

1. Il Consiglio Direttivo Regionale, oltre a mantenere rapporti con gli organismi pubblici e privati della Regione:
a. individua le linee guida dell’attività associativa in ambito regionale sulla base delle indicazioni dell’Assemblea Regionale;
b. coordina l’attività delle Sezioni con particolare riferimento ai rapporti con le Strutture socio-sanitarie;
c. organizza e gestisce manifestazioni ed attività che interessano tutto il territorio regionale o più province.
2. Il Consiglio Direttivo Regionale si compone di almeno un rappresentante per ogni Sezione Provinciale a condizione che la stessa abbia fornito non meno di due Candidati.

3. Il numero dei Consiglieri viene definito di volta in volta dall’Assemblea.

4. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno e dura in carica quattro anni.

5. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, non più di tre Vice Presidenti dei quali uno Vicario, un Amministratore e un Segretario. Tutti questi costituiscono la Giunta di Presidenza.

6. Spetta tra l’altro al Consiglio:
a. la partecipazione senza diritto di voto alle sedute dell’Assemblea Regionale;
b. l’indicazione dei progetti per l’attuazione degli indirizzi di politica associativa approvati dall’Assemblea;
c. la proposizione di attività finalizzate alla promozione della Donazione;
d. la promozione di convegni su temi specifici;
e. l’accettazione di lasciti, eredità, legati e donazioni, nonché l’acquisto e la vendita di beni immobili.
7. La mancata approvazione del bilancio consuntivo da parte dell’Assemblea, determina l’automatica decadenza del Consiglio.

Art.17 CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE

1. Il Consiglio Direttivo della Sezione Provinciale:
a. intrattiene e mantiene rapporti con gli organismi pubblici e privati della Provincia, in particolare con le ASL/ASO. Ove nel territorio provinciale esistano più ASL/ASO coordina le attività svolte dai Gruppi nei rapporti con le singole ASL/ASO;
b. coordina l’attività dei singoli Gruppi controllandone il rispetto delle norme statutarie;
c. organizza e gestisce manifestazioni ed attività che coinvolgono tutto o in parte il territorio provinciale;
d. conserva e tiene aggiornati gli Atti Olografi dei residenti nella provincia, rilascia le relative tessere, inserisce i dati nel Sistema Informativo A.I.D.O. secondo le disposizioni ed i criteri i indicati nel Regolamento.
2. Il Consiglio Direttivo Provinciale si compone di un numero da un minimo di 5 a un massimo di 15 membri.

3. Si riunisce almeno quattro volte l’anno e dura in carica quattro anni.

4. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, due Vice Presidenti dei quali uno Vicario, un Amministratore, un Segretario. Tutti questi costituiscono la Giunta di Presidenza.

5. Spetta tra l’altro al Consiglio:
a. la partecipazione senza diritto di voto alle sedute dell’Assemblea Provinciale;
b. la realizzazione dei progetti per l’attuazione
degli indirizzi di politica associativa indicati dall’Assemblea Provinciale;
c. la realizzazione di attività finalizzate alla promozione della Donazione in ambito provinciale;
d. la promozione di convegni su temi specifici;
e. l’accettazione di lasciti, eredità, legati e donazioni, nonché l’acquisto e la vendita di beni immobili.
6. La mancata approvazione del bilancio consuntivo da parte dell’Assemblea, determina l’automatica decadenza del Consiglio.

7. Nel caso di inattività di un Gruppo Comunale o di impossibilità di costituzione, ove non sia possibile aggregarlo ad altra Struttura vicina, il Consiglio Provinciale può nominare un referente per lo svolgimento dell’attività associativa.

Art.18 CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE

1. A livello Gruppo Comunale il Consiglio Direttivo:
a. intrattiene e mantiene rapporti con gli organismi pubblici e privati esistenti al proprio livello;
b. svolge opera di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza;
c. organizza attività e manifestazioni nel territorio di competenza.
d. può accettare lasciti, eredità, legati e donazioni e acquistare e vendere beni immobili.
2. Il Consiglio Direttivo del Gruppo si compone di un numero da un minimo di 5 a un massimo di 15 componenti.

3. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni due mesi e dura in carica quattro anni.

4. Elegge al suo interno il Presidente, due Vice Presidenti, un Amministratore, un Segretario; é facoltativo un Vice Presidente Vicario.

5. La mancata approvazione del bilancio consuntivo da parte dell’Assemblea, determina l’automatica decadenza del Consiglio.

Art.19 GIUNTA DI PRESIDENZA

La Giunta di Presidenza elabora e mette in atto il programma e le iniziative approvate dal rispettivo Consiglio Direttivo. E’ organo di raccordo con la Conferenza dei Presidenti delle Strutture inferiori.

In particolare:

1. a livello Nazionale:
a. predispone gli schemi di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre al Consiglio Nazionale per la successiva approvazione dell’Assemblea Nazionale;
b. in caso di urgenza delibera sui seguenti argomenti:
- generale promozione e coordinamento delle attività associative a livello nazionale e internazionale;
- elaborazione di sistemi, criteri operativi e mezzi di comunicazione volti alla promozione ed allo sviluppo della cultura della donazione; le relative delibere dovranno essere ratificate successivamente dal Consiglio Nazionale.
c. delibera inoltre sui seguenti argomenti:
- acquisto di beni e servizi nei limiti di spesa fissati dal bilancio preventivo;
- acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di spesa previsti dal bilancio preventivo;
- la scelta del personale che dovrà prestare la propria opera in favore del Consiglio Nazionale a titolo di lavoro subordinato o autonomo o altre forme di collaborazione previste dalle vigenti leggi e la risoluzione dei contratti stessi;
- la decisione di agire e resistere in giudizio, di transigere o di rinunciare alle azioni, di compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori e di nominare avvocati e consulenti;
- su tutti gli argomenti ad essa delegati dal Consiglio Nazionale, del quale esegue le delibere;
d. attende all’ordinaria amministrazione.
2. a livello Regionale:
a. predispone gli schemi di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre al Consiglio Regionale per la successiva approvazione dell’Assemblea Regionale;
b. in caso di urgenza delibera sui seguenti argomenti:
- generale promozione e coordinamento delle attività associative in ambito Regione;
le relative delibere dovranno essere ratificate successivamente dal Consiglio Regionale.
c. delibera inoltre sui seguenti argomenti:
- acquisto di beni e servizi nei limiti di spesa fissati dal bilancio preventivo;
- acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di spesa previsti dal bilancio preventivo;
- la scelta del personale che dovrà prestare la propria opera in favore del Consiglio Regionale a titolo di lavoro subordinato o autonomo o altre forme di collaborazione previste dalle vigenti leggi e la risoluzione dei contratti stessi;
- su tutti gli argomenti ad essa delegati dal Consiglio Regionale, del quale esegue le delibere;
d. attende all’ordinaria amministrazione.
3. a livello Provinciale/pluricomunale:
a. predispone gli schemi di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre al Consiglio Provinciale per la successiva approvazione dell’Assemblea Provinciale;
b. in caso di urgenza delibera sui seguenti argomenti:
- generale promozione e coordinamento delle attività associative in ambito Provincia;
le relative delibere dovranno essere ratificate successivamente dal Consiglio Provinciale.
c. delibera inoltre sui seguenti argomenti:
- acquisto di beni e servizi nei limiti di spesa fissati dal bilancio preventivo;
- acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di spesa previsti dal bilancio preventivo;
- la scelta del personale che dovrà prestare la propria opera in favore del Consiglio Provinciale a titolo di lavoro subordinato o autonomo o altre forme di collaborazione previste dalle vigenti leggi e la risoluzione dei contratti stessi;
- su tutti gli argomenti ad essa delegati dal Consiglio Provinciale, del quale esegue le delibere;
d. attende all’ordinaria amministrazione;
e. vigila e garantisce la corretta organizzazione nella raccolta, conservazione e trasmissione dei dati dei Soci nel SIA (Sistema Informativo A.I.D.O.)

Art.20 CONFERENZA DEI PRESIDENTI

1. La Conferenza dei Presidenti, costituita dai Presidenti di Strutture di pari livello, è organo di raccordo con la Giunta di Presidenza dell’organo superiore. E’ costituita a livello Nazionale e Regionale. Il Presidente, in caso di indisponibilità, può essere sostituito da un Vice Presidente.

2. E’ la sede dove le linee unitarie di indirizzo politico, definite dall’A.I.D.O. Nazionale/Regionale, vengono declinate sulle singole realtà regionali/provinciali e dove si concordano le modalità per l’attuazione dei programmi delle attività di interesse sovraregionale/interprovinciale nonché dei protocolli di intesa e delle azioni di sostegno a favore delle realtà carenti.

3. E’ convocata dal Presidente Nazionale/Regionale almeno tre volte l’anno; è convocata, altresì, ogni qualvolta richiesto da almeno un terzo dei Presidenti che la costituiscono.

4. Per le votazioni ogni Presidente ha voto pari ad uno.

5. Alle sedute della Conferenza partecipa, senza diritto di voto, la Giunta di Presidenza dello stesso livello.

Art.21 PRESIDENTE

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione nell’ambito territoriale di competenza.

2. Il Presidente Nazionale lo è anche in campo internazionale.

3. Il Presidente convoca l’Assemblea, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, la Giunta di Presidenza e la Conferenza dei Presidenti, formula l’ordine del giorno in accordo con la Giunta di Presidenza.

4. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario o da uno dei Vice Presidenti secondo quanto previsto dal Regolamento.

5. In caso di commissariamento di una Struttura a livello inferiore, il Presidente della Struttura superiore adotta i provvedimenti urgenti ed indilazionabili non ascrivibili a normale amministrazione ad essa riferiti.

6. Il Presidente cura l’esecuzione e l’attuazione delle delibere della Giunta di Presidenza.

7. Assume, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza della Giunta di Presidenza, con l’obbligo di sottoporli alla ratifica della Giunta stessa in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro i dieci giorni lavorativi successivi.

8. Nell’espletamento dei suoi compiti il Presidente è coadiuvato dal Segretario.

Art.22 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. E’ costituito da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea tra persone di provata esperienza contabile e amministrativa. Dura in carica quattro anni.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge le funzioni previste dagli articoli 2403 e 2406 del Codice Civile e quindi controlla, al competente livello, l’amministrazione dell’Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e vigila sul corretto utilizzo dei mezzi finanziari ai fini associativi.

3. Redige apposita relazione da allegare al rendiconto annuale, con cui è espresso un parere di merito e di contenuto.

4. Elegge al suo interno il Presidente nella prima riunione di insediamento.

5. Su mandato del Consiglio del livello di appartenenza, in conseguenza di fondati motivi atti ad accertare la regolarità amministrativa, effettua verifiche sulla gestione della contabilità delle Strutture del livello inferiore.

Art.23 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri, eletto dall’Assemblea di riferimento è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti fra persone dotate di adeguata professionalità in materia giuridica. Nell'esercizio delle sue funzioni il Collegio può avvalersi di esperti esterni all'Associazione.

2. Il Collegio dei Probiviri giudica al proprio livello i comportamenti antistatutari o non il linea con i dettati associativi su denuncia del Presidente o del Consiglio Direttivo.

3. Il Collegio nella prima riunione di insediamento elegge al suo interno il Presidente

4. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia sui ricorsi contro membri del Consiglio Direttivo e sulle controversie tra Soci su argomenti di carattere associativo.

5. Il Collegio dei Probiviri, in grado di appello, decide sui ricorsi presentati avverso le pronunce dei Collegi dei Probiviri delle Strutture inferiori.

6. La decisione del Collegio nazionale dei Probiviri è inoppugnabile ed esecutiva, salvo per i giudizi promossi nei confronti dei Consiglieri Nazionali, i quali hanno facoltà di ricorso in ultima istanza al Collegio di Appello Nazionale.

7. Il Collegio dei Probiviri esprime un giudizio su quanto sottoposto al suo esame; gli eventuali provvedimenti di conseguenza sono di competenza del Consiglio Direttivo:

8. La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualunque altra carica o funzione nell’ambito degli organi e organismi associativi a qualsiasi livello.

Art.24 COLLEGIO DI APPELLO NAZIONALE

1. Si compone di tre membri eletti dall’Assemblea Nazionale fra persone laureate in giurisprudenza non iscritte all’Associazione.

2. Giudica in ultima istanza sui ricorsi dei Consiglieri Nazionali avverso le decisioni adottate dal Collegio dei Probiviri nazionale.

3. Il Collegio nella prima riunione di insediamento elegge al suo interno il Presidente.

Art.25 RISORSE ECONOMICHE

1. L’A.I.D.O. trae le risorse finanziarie per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:
a. contributi dei Soci e di privati;
b. contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche e private finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività e progetti, anche pervenuti da convenzione;
c. contributi di Organismi internazionali;
d. donazioni e lasciti testamentari;
e. rimborsi derivanti da convenzioni;
f. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
g. entrate derivanti da attività connesse alle attività istituzionali (art. 10 comma 5 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460);
h. fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in occasioni di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
i. reddito del patrimonio.
2. Il funzionamento delle Strutture superiori è assicurato dalle quote sociali di quelle inferiori secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Art.26 BILANCIO

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo predisposti dalla Giunta di Presidenza (ove prevista) e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

2. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori dei Conti almeno 15 giorni prima della presentazione all'Assemblea.

3. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del rendiconto dell’Associazione; l’Assemblea delibera sull’utilizzazione dei proventi che, obbligatoriamente, devono essere destinati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

4. E’ vietata la distribuzione, in qualsiasi forma anche indiretta nel rispetto del comma 6 dell'articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che, per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima unitaria struttura.

5. E’ fatto obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

6. E' fatto obbligo di redigere il bilancio annuale. L'esercizio finanziario deve coincidere con l'anno solare.

Art.27 AUTONOMIE REGIONALI

1. I Consigli Direttivi Regionali possono integrare le norme del Regolamento per adeguarle alle leggi della Regione di appartenenza, previo parere favorevole della Giunta di Presidenza nazionale e successiva approvazione dell’Assemblea Regionale.

2. I Consigli Regionali definiscono l’organizzazione associativa nel territorio di competenza in funzione della legislazione regionale, dell’organizzazione socio-sanitaria della Regione e delle situazioni locali.

Art.28 DURATA DELL’ASSOCIAZIONE

1. L’A.I.D.O. ha durata illimitata; il suo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall’Assemblea Nazionale convocata in via straordinaria, con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto al voto.

2. L’Assemblea Nazionale Straordinaria, che delibera lo scioglimento dell’Associazione, delibera inoltre, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, la devoluzione delle eventuali attività residue ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.29 MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall’Assemblea Nazionale Straordinaria con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto ad eccezione della maggioranza richiesta dall'articolo 28 dello Statuto circa la deliberazione di scioglimento.

Art.30 NORME DI ATTUAZIONE

1. Le norme di attuazione del presente Statuto sono contenute nel Regolamento di esecuzione, che è approvato, a maggioranza, dall’Assemblea Nazionale Ordinaria.

Art.31 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme stabilite dal Codice Civile.


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Regolamento

Art.1 COSTITUZIONE E CARATTERE

1. L’Associazione è impegnata a vigilare sulla volontarietà, l’anonimato e la gratuità della donazione.

2. Il logo associativo è rappresentato da una forma geometrica triangolare con angoli arrotondati, sfondo rosso e scritta “aido” in bianco.

Art.2 FINALITÁ

1. L’Associazione assicura la propria collaborazione alle Istituzioni nell’informazione e nella conoscenza ai Cittadini per una scelta consapevole relativa al prelievo di organi, tessuti e cellule a fini di trapianto terapeutico.

2. L’A.I.D.O. svolge opera di sensibilizzazione, stimolo e verifica verso le Istituzioni affinché siano attuate nel modo migliore a livello locale le disposizioni di legge in merito alla organizzazione del prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule a fini terapeutici.

Art.3 ATTIVITÁ

1. Per il raggiungimento delle finalità l’A.I.D.O.:
a. realizza intese operative in unità d’azione con Enti ed altre Associazioni nazionali ed internazionali, nel rispetto dei compiti istituzionali dell’Associazione;
b. cura all’interno dell’Associazione la formazione e l’aggiornamento permanente dei Dirigenti;
c. progetta ed organizza, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, corsi di formazione e di aggiornamento per docenti, responsabili, animatori, ecc. sulle tematiche del prelievo di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto terapeutico.
2. L'Associazione, inoltre, ha facoltà - in relazione a specifiche esigenze determinate dalle Istituzioni e dalle legislazioni locali - di definire le modifiche di cui all'art.27 dello Statuto.

3. E’ fatto divieto ai Soci e alle Strutture associative di raccogliere fondi finalizzati a fini diversi da quelli espressamente previsti dallo Statuto ed in particolare per:
- acquistare macchinari ed attrezzature per ospedali;
- viaggi per trapianti in Italia e all’estero;
- effettuare trapianti all’estero;
- Istituzioni pubbliche o private, Enti od Associazioni diverse dall’A.I.D.O.
4. La conoscenza delle attività associative si realizza attraverso il giornale ufficiale “L’Arcobaleno” e attraverso il sito Internet.

5. Il materiale promozionale e informativo, sia cartaceo che multimediale, è unico su tutto il territorio nazionale e promosso dal Consiglio Nazionale. Ogni deroga dovrà avere, entro 90 giorni dalla richiesta, il parere motivato della Giunta di Presidenza Nazionale.

6. E’ fatto divieto di utilizzare il nome ed il logo dell’A.I.D.O. per scopi non rispondenti ai principi e alle finalità dell’Associazione. L’utilizzo del logo deve essere, in ogni caso, autorizzato dalla Struttura superiore.


Conserva le manifestazioni di volontà e le trasmette al SIT tramite il SIA.

Art.4 SOCI

1. All’atto dell’iscrizione il Socio deve aver compiuto il 18° anno di età e deve prendere conoscenza delle norme Statutarie e del Regolamento dell’Associazione ed impegnarsi ad osservarle

2. L’iscrizione all’A.I.D.O. deve essere richiesta per iscritto compilando l’apposito modulo comprensivo della dichiarazione di volontà in merito alla donazione di organi, tessuti e cellule dopo la morte. Tale modulo deve essere uniforme per tutte le Strutture.

3. Ogni Socio, nell’ambito della comunità in cui vive, deve operare con lealtà e probità per il raggiungimento dei fini associativi e collaborare al buon funzionamento della struttura associativa di appartenenza.

4. Le tessere sociali ed il simbolo identificativo dell'Associazione sono uniformi per tutti gli iscritti e conformi al modello stabilito dal Consiglio Nazionale.

5. La domanda di iscrizione e la tessera devono recare il medesimo numero, che è progressivo per ogni Socio, apposto dalla Sezione competente, la quale ne riporta i dati in apposito registro e/o supporto magnetico e rilascia la relativa tessera.

6. I numeri corrispondenti a Soci deceduti, dimissionari, trasferiti e irreperibili, non devono essere riutilizzati.

7. La tessera deve essere compilata in forma chiara e leggibile in ogni sua parte.

8. Le domande di adesione, conservate in mobile adeguato presso la sede della Sezione Provinciale, devono essere archiviate in progressione numerica.

9. Ogni Socio deve comunicare sollecitamente alla Struttura di base di appartenenza la variazione di residenza; se il trasferimento è fuori provincia la Sezione provvede immediatamente al trasferimento dell’iscrizione alla Sezione di nuova residenza del Socio per il tesseramento.

10. La qualità di Socio risulta dall’iscrizione in apposito registro e/o supporto magnetico.

11. L’iscrizione è revocabile solo in forma scritta; in tal caso il modulo di iscrizione è restituito al richiedente previa riconsegna della tessera.

12. Il rilascio all’iscritto della tessera, completa in ogni suo elemento, deve essere effettuato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

13. Ai fini dei diritti associativi fa fede la data di presentazione della domanda.

14. I Soci sono eleggibili alle cariche associative purché abbiano frequentato un corso di formazione ai vari livelli ad esclusione del Gruppo Comunale e non siano stati condannati per condanne infamanti.

15. Per l’elezione alle cariche nazionali e regionali è necessaria l’iscrizione da almeno tre anni.

Art.5 STRUTTURE

Gli Organi statutari:

1. agiscono nell’ambito della propria competenza e del mandato ricevuto dalle Assemblee;

2. impegnano l’Associazione solo se eletti regolarmente e come tali operanti nella scrupolosa osservanza dello Statuto e del Regolamento;

3.esercitano opera di sorveglianza e di stimolo sugli organi rispettivamente inferiori intervenendo direttamente e motivatamente, in quanto necessiti, con la convocazione delle Assemblee, lo scioglimento dei Consigli Direttivi e la nomina di Commissari.

Art.6 STRUTTURE

1. Le Assemblee sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli successivi del presente Regolamento.

2. Ad ogni Assemblea deve essere invitato un rappresentante del Consiglio Direttivo della Struttura immediatamente superiore

Art.7 ASSEMBLEA ELETTIVA COMPOSIZIONE E
FUNZIONAMENTO

1. Per le Assemblee provinciali, regionali e nazionale la rilevazione dei Soci per determinare il numero dei Delegati è fatta alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. Ogni Assemblea al proprio livello può modificare i rapporti di rappresentanza per la successiva convocazione.

2. Ogni Struttura, qualunque sia la sua consistenza numerica, deve essere rappresentata da almeno un Delegato.

3. I componenti in carica del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri partecipano di diritto all’Assemblea con facoltà di parola, ma non di voto se non Delegati.

4. L’ammissione ad ogni Assemblea Provinciale, Regionale e Nazionale è subordinata alla presentazione da parte della Struttura inferiore di:
- verbale di Assemblea dell’anno in corso;
- relazione sull’attività svolta dal Consiglio Direttivo nell’ultimo anno;
- relazione sull’esecuzione del programma quadriennale;
- bilancio consuntivo dell’ultimo anno di attività, accompagnato dalla relazione dell’Amministratore e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- pagamento della quota associativa annuale con riferimento, per la quota da versare, agli iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente e delle eventuali quote pregresse.
L’esame della documentazione è di competenza della Giunta di Presidenza per la successiva trasmissione con le proprie osservazioni alla Commissione Verifica Poteri.


5. Ogni Socio o Delegato ha diritto ad un solo voto; non sono ammesse deleghe.

6. L’Assemblea elegge fra i non candidati:
- il Presidente;
- uno o più Vice Presidenti;
- uno o più Segretari;
- uno o più Questori di sala;
- tre o più membri per la Commissione Elettorale;
- tre o più membri per la Commissione Verifica Poteri dell' Assemblea successiva. Nel caso la C.V.P. risulti totalmente dimissionaria, la nuova C.V.P. appena nominata ne assumerà le funzioni.
7. La Commissione Verifica Poteri, non appena insediata, elegge il proprio Presidente che riferirà all’Assemblea sui lavori compiuti.

8. La Commissione Verifica Poteri:
a. accredita il Delegato previa verifica, attraverso l’esame della documentazione già controllata dalla Giunta di Presidenza (art. 7 comma 4), ove prevista, della regolarità della Assemblea della Struttura di appartenenza e dopo l’accertamento della identità, anche avvalendosi, per quest’ultima, della dichiarazione scritta del Capo Delegazione che garantisca l’identità del proprio Delegato;
b. con la collaborazione della Segreteria accerta – sulla scorta dei documenti associativi o con propria inchiesta – la regolarità e la idoneità di ogni singolo Candidato ad essere eletto;
c. conferisce i documenti legittimatori di Delegato all’Assemblea.
9. Contro le decisioni della Commissione Verifica Poteri è ammesso ricorso alla Presidenza la quale, in via prioritaria, ragguaglierà l’Assemblea demandando a questa la decisione che è presa a maggioranza, previo un solo intervento a favore e uno contrario.

10. La Commissione Verifica Poteri esaurisce il suo compito con la rimessa del verbale al Presidente dell’Assemblea.

11. La Commissione elettorale provvede alle operazioni di voto.

12. Le elezioni alle cariche associative avvengono con voto segreto salvo che l’Assemblea decida alla unanimità per il voto palese.

13. L’Assemblea delibera validamente con la maggioranza assoluta dei votanti, ove non diversamente previsto, e per voto palese, salvo che la stessa Assemblea disponga per il voto segreto come previsto per argomenti riguardanti operazioni elettorali o questioni personali.

14. Proclamati gli eletti il Presidente dell'Assemblea li convoca entro quindici giorni per l'insediamento.

15. Il verbale dell’Assemblea, anche nell’ipotesi di registrazione integrale, è redatto dai Segretari, sottoscritto dal Presidente e dai Segretari, inserito nel libro dei verbali assembleari ed inviato al Consiglio della Struttura superiore entro quindici giorni dalla data di svolgimento.

16. La Commissione elettorale deve consegnare tutti i documenti relativi alle operazioni di voto alla segreteria competente.

Art.8 ASSEMBLEA INTERMEDIA COMPOSIZIONE E
FUNZIONAMENTO

1. Le Assemblee intermedie a tutti i livelli discutono e approvano:
- la relazione sull’attività svolta dal Consiglio Direttivo nell’ultimo anno;
- la relazione sull’esecuzione del programma quadriennale;
- il bilancio consuntivo dell’ultimo anno di attività, accompagnato dalla relazione dell’Amministratore e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- il bilancio preventivo dell’anno in corso.
2. L’Assemblea intermedia, in particolare, redige un documento di valutazione dell’attività svolta nell’anno trascorso e di indicazioni e proposte per l’anno successivo, sempre nel rispetto della mozione finale della precedente Assemblea elettiva ed, in particolare, del programma quadriennale.

3. L’Assemblea intermedia può trattare anche argomenti di particolare interesse ed urgenza proposti dal Consiglio Direttivo.

4. Il verbale dell'Assemblea, corredato degli allegati, deve essere inviato alla struttura superiore nei 15 giorni successivi alla data della Assemblea stessa.

5. L’ammissione ad ogni Assemblea Provinciale, Regionale e Nazionale è subordinata alla presentazione da parte della Struttura inferiore di:
- verbale di Assemblea dell’anno in corso;
- relazione sull’attività svolta dal Consiglio Direttivo nell’ultimo anno;
- relazione sull’esecuzione del programma quadriennale; - bilancio consuntivo dell’ultimo anno di attività, accompagnato dalla relazione dell’Amministratore e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- pagamento della quota associativa annuale con riferimento, per la quota da versare, agli iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente e delle eventuali quote pregresse.
L’esame della documentazione è di competenza della Giunta di Presidenza.

Art.9 ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L’Assemblea Nazionale è convocata entro il 15 giugno con lettera raccomandata A.R., da spedirsi ai Presidenti dei Consigli Regionali almeno sessanta giorni prima della data fissata, con l’indicazione del luogo, della data e dell’ora.

2. L’ordine del giorno deve essere inviato trenta giorni prima dell’inizio dell’Assemblea.

3. All’Assemblea Nazionale elettiva ogni Delegato rappresenta 7.000 Soci o frazione superiore a 3.500.

4. Le quote sociali decorrono dal 1 gennaio dell'anno successivo e sono calcolate sul numero dei Soci al 31 dicembre dell'anno precedente. La comunicazione del numero degli iscritti deve essere inviata alle strutture superiori entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

5. Per l’ammissione all’Assemblea elettiva si fa riferimento all’art. 7 comma 4 del Regolamento.

6. Per l’ammissione all’Assemblea intermedia si fa riferimento all’art. 8 comma 5 del Regolamento.

Art.10 ASSEMBLEA REGIONALE

1. L’Assemblea regionale è convocata entro il 15 maggio di ogni anno con lettera diretta ai Presidenti delle Sezioni, spedita almeno trenta giorni prima della data di convocazione e recante l’indicazione del luogo, data, ora di riunione e i vari punti all’ordine del giorno.

2. All’Assemblea regionale elettiva ogni Delegato rappresenta un numero di 500 Soci o frazione superiore a 250.

3. Ogni Assemblea può modificare il numero dei Delegati per l’Assemblea successiva.

4. Quando elettiva, i Consigli Regionali devono inviare alla Giunta di Presidenza della struttura superiore l’elenco dei Delegati e dei Candidati alle cariche associative assieme ai verbali delle assemblee ed ai documenti per l’Assemblea. I Candidati al Consiglio Nazionale devono essere almeno due per ogni Regione pena l’esclusione dalle candidature e conseguente mancanza del rappresentante della Regione nel Consiglio Nazionale.

5. Le quote sociali decorrono dal 1 gennaio dell'anno successivo e sono calcolate sul numero dei Soci al 31 dicembre dell'anno precedente. La comunicazione del numero degli iscritti deve essere inviata alle strutture superiori entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

6. Per l’ammissione all’Assemblea elettiva si fa riferimento all’art. 7 comma 4 del Regolamento.

7. Per l’ammissione all’Assemblea intermedia si fa riferimento all’art. 8 comma 5 del Regolamento.

Art.11 ASSEMBLEA PROVINCIALE E PLURICOMUNALE

1. L’Assemblea della Sezione Provinciale o assimilata è convocata entro il 15 aprile con lettera spedita ai Presidenti dei Gruppi almeno trenta giorni prima della data di convocazione e recante luogo, data e ora della riunione e l’ordine del giorno.

2. All’Assemblea Provinciale elettiva ogni Delegato rappresenta 200 Soci o frazione superiore a 100.

3. Ogni Assemblea può modificare il numero dei Delegati per l’Assemblea successiva.

4. Quando elettiva, le Sezioni dovranno inviare alla Giunta di Presidenza l’elenco dei Delegati e dei Candidati alle cariche associative assieme ai verbali delle Assemblee ed ai documenti per l’Assemblea. I Candidati al Consiglio Regionale devono essere almeno due per Provincia pena l’esclusione dalle candidature e la conseguente non rappresentanza della Provincia nel Consiglio Regionale.

5. Le quote sociali decorrono dal 1 gennaio dell'anno successivo e sono calcolate sul numero dei Soci al 31 dicembre dell'anno precedente. La comunicazione del numero degli iscritti deve essere inviata alle strutture superiori entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

6. Il Referente di zona partecipa all’Assemblea Provinciale senza diritto di voto

7. Per l’ammissione all’Assemblea elettiva si fa riferimento all’art. 7 comma 4 del Regolamento.

8. Per l’ammissione all’Assemblea intermedia si fa riferimento all’art. 8 comma 5 del Regolamento.

Art.12 ASSEMBLEA DEL GRUPPO

1. L’Assemblea del Gruppo, costituita dai Soci, è convocata annualmente, con i mezzi più idonei, entro il 28 febbraio, con almeno quindici giorni di anticipo.

2. La convocazione deve essere fatta indicando luogo, data e ora della riunione e l’ordine del giorno.

3. L’Assemblea del Gruppo elegge il Presidente e il Segretario che redigerà il verbale, copia del quale, con allegati relazioni e bilanci , deve essere inviata entro 15 giorni alla Segreteria della Struttura superiore; quando elettiva anche con allegati l'elenco degli eletti, dei delegati e candidati alla Struttura superiore.

Art.13 ASSEMBLEA COSTITUTIVA DEL GRUPPO

1. L’Assemblea costitutiva del Gruppo può essere convocata qualora vi siano almeno 30 Soci, sotto la Presidenza del Presidente della Sezione o di un Consigliere da questi delegato.

2. L’Assemblea costitutiva deve:
- redigere verbale di costituzione in conformità al modello predisposto dalla Segreteria Nazionale;
- eleggere gli Organi associativi che restano in carica fino alla data delle Assemblee elettive;
- definire il programma di attività valido fino alla Assemblea annuale successiva.
3. Copia della documentazione (verbale di costituzione, piani e programmi) deve essere inviata entro 15 giorni alla Sezione provinciale/pluricomunale e Consiglio Regionale di appartenenza e alla Segreteria Nazionale con tutta la documentazione di cui all'art. 12 comma 3.

Art.14 CONSIGLI DIRETTIVI

1. Il Consiglio, nell’ambito del territorio di competenza, stabilisce la propria sede operativa nella località maggiormente rispondente ai criteri di funzionalità ed economicità.

2. Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso inviato con almeno quindici giorni di anticipo, recante l’ordine del giorno,la data, ora e luogo della riunione a mezzo posta o qualsiasi altro mezzo tecnologico legalmente riconosciuto.

3. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei membri; le decisioni sono valide se adottate dalla metà più uno dei presenti al momento del voto, a Consiglio sempre validamente costituito. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Non sono ammesse deleghe.

5. Il Consigliere assente senza giustificato motivo per tre sedute consecutive è dichiarato decaduto e surrogato dal primo dei non eletti.

6. Il Consigliere dimissionario, deceduto o decaduto è surrogato dal primo dei non eletti.

7. Ove i Consiglieri subentrati a deceduti, dimissionari o decaduti giungano a rappresentare la metà più uno dei componenti del Consiglio, il Presidente dichiara lo scioglimento dello stesso e convoca l’Assemblea per una nuova elezione di tutto il Consiglio.

8. Le relazioni all’Assemblea sono fatte proprie dal Consiglio; se approvate a maggioranza devono contenere anche le istanze della minoranza.

9. In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario.

10. Il Consigliere Segretario redige il verbale che, dopo emendamenti ed approvazione del Consiglio alla riunione successiva, è trascritto nell’apposito libro dei verbali e deve essere inviato alla Struttura superiore entro 15 giorni; sovrintende al buon funzionamento degli uffici e dà esecuzione alle delibere del Consiglio e della Giunta di Presidenza.

11. Il Presidente deve convocare il Consiglio con la frequenza prevista dallo Statuto, in difetto, ciascun componente il Consiglio medesimo può notificare l’inadempienza al Presidente del Collegio dei Probiviri.

12. Il Consiglio è responsabile per ogni spesa deliberata.

13. La carica di Presidente a tutti i livelli non è compatibile con l’appartenenza ad associazioni segrete.

14. Le cariche di Giunta di Presidenza a livello Provinciale e Regionale non sono compatibili con incarichi di Giunta di Presidenza e del Collegio dei Revisori del livello immediatamente superiore.

15. I membri del Consiglio Direttivo del Gruppo Comunale sono incompatibili con la carica di Revisore dei Conti a livello Provinciale.

Art.15 CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

1. In assenza di precisa indicazione della Struttura periferica a cui è destinato il lascito, è il Consiglio Nazionale ad esercitare il potere di accettare lasciti, eredità, legati, donazioni; allo stesso compete, in particolare la gestione e l'utilizzo del lascito stesso.

2. La Giunta di Presidenza ha facoltà di nominare un Addetto stampa tra persone esperte nel campo della comunicazione, anche non iscritte all’Associazione.

Art.16 CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE

1. In presenza dell'indicazione della Sezione periferica a cui è destinato il lascito ma in assenza della città o regione di riferimento, la competenza ad esercitare il potere di accettare lasciti, eredità, legati, donazioni è di spettanza della Sezione del luogo in cui si apre la successione; alla stessa compete la gestione e l'utilizzo del lascito stesso.

2. La Giunta di Presidenza ha facoltà di nominare un Addetto stampa tra persone esperte nel campo della comunicazione, anche non iscritte all’Associazione.

Art.17 CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE

1. Le modalità organizzative del conferimento dati al SIA saranno inserite una volta definiti gli accordi con il Ministero della Salute.

2. In presenza dell'indicazione della Sezione periferica cui è destinato il lascito, ma in assenza della città o regione di riferimento, la competenza ad esercitare il potere di accettare lasciti, eredità, legati, donazioni è di spettanza della Sezione del luogo in cui si apre la successione; alla stessa compete la gestione e l'utilizzo del lascito stesso.

3. Tutti i dati degli associati devono essere inseriti, tramite collegamento internet, nell’archivio del SIA (Sistema Informativo A.I.D.O.), appositamente predisposto. Il Presidente provinciale è tenuto immediatamente, appena insediato nella carica, a richiedere l’accreditamento presso il SIA, in sostituzione del suo predecessore.

4. La Giunta di Presidenza ha facoltà di nominare un Addetto stampa tra persone esperte nel campo della comunicazione, anche non iscritte all’Associazione.

Art.18 CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE

1. In presenza dell'indicazione del Gruppo Comunale cui é destinato il lascito, la competenza di accettare lasciti, eredità, legati, donazioni é di spettanza del Gruppo Comunale indicato.

Art.19 GIUNTA DI PRESIDENZA

1. Gli schemi di bilancio devono essere presentati ai rispettivi Consigli Direttivi entro il 15 aprile per il Nazionale, entro il 30 marzo per il livello regionale, entro il 28 febbraio per il livello provinciale.

2. Le delibere adottate dalla Giunta devono essere inviate entro 15 giorni ai rispettivi Consigli Direttivi.

3. Le cariche di Presidente e Segretario della Giunta di Presidenza sono incompatibili con l’incarico di Presidente e Segretario dell’Assemblea del livello di riferimento.

4. Le cariche di Presidente e Vice Presidente non possono essere ricoperte per più di due mandati consecutivi a decorrere dalla data di approvazione del presente Regolamento. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli iniziati e poi interrotti per qualsiasi motivo.

5. E’ compito della Giunta di Presidenza, in occasione di ciascuna Assemblea annuale, l’esame della documentazione presentata dalla Struttura inferiore per l’ammissione all’Assemblea stessa (art. 7 comma 4 e art. 8 comma 5 del Regolamento).

Art.20 CONFERENZA DEI PRESIDENTI

1. La Conferenza, ove accerti motivatamente che il Consiglio Direttivo di riferimento non si attiene al programma quadriennale, può richiedere la verifica attraverso l’Assemblea Intermedia da convocarsi entro sessanta giorni dal provvedimento.

2. Le funzioni di Segreteria della Conferenza sono assolte dalla Segreteria di riferimento.

Art.21 PRESIDENTE

1. Il Presidente presiede il Consiglio, la Giunta di Presidenza e la Conferenza dei Presidenti e fissa, d’intesa con la Giunta, la data delle riunioni ed il luogo delle stesse.

2. Convoca l’Assemblea, su deliberazione del Consiglio, e coordina l’attività di esso.

3. Quando lo ritiene opportuno, previo parere della Giunta di Presidenza, interviene in sede giudiziaria a tutela dell’immagine dell’Associazione.

4. In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario o, in assenza di questo, dal Vice Presidente più anziano di iscrizione.

5. Nel caso di adozione di provvedimenti urgenti straordinari relativi ad una Struttura commissariata, il Presidente della Struttura superiore ne riferisce alla Giunta di Presidenza di riferimento per l’adozione degli opportuni provvedimenti.

Art.22 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Ogni membro è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi e può essere ricusato solo per giusta causa.

2. Al Presidente è demandato il compito di redigere il verbale di ogni seduta da far sottoscrivere a ciascun componente.

3. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ha l’obbligo della convocazione del Collegio ed è responsabile della tenuta dei verbali.

4. Non può assumere la carica di Revisore dei Conti colui che si trova nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del Codice Civile.

5. In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un componente del Collegio subentra il primo dei supplenti per numero di voti.

6. Qualora il numero dei supplenti fosse insufficiente per assicurare la composizione del Collegio, lo stesso è integrato nella prima Assemblea utile.

7. La prestazione di Revisore dei Conti è svolta secondo le modalità previste dall’articolo 2404 del Codice Civile, in modo volontario e gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle mansioni svolte fuori sede.

8. Le responsabilità dei Revisori dei Conti sono quelle previste dall’articolo 2407 del Codice Civile.

9. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o un suo Delegato, può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, della Giunta di Presidenza ed alle Assemblee cui deve essere invitato.

10. Le cariche del Collegio dei Revisori dei Conti a livello provinciale e regionale non sono compatibili con le cariche del Collegio dei Revisori dei Conti e della Giunta di Presidenza di livello immediatamente superiore e nell'ipotesi di cui all'art. 23 comma 12 punti c,d, e.

Art.23 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Ogni componente resta in carica per un quadriennio, è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi e può essere ricusato solo per giusta causa.

2. Il Presidente ha l’obbligo di convocare il Collegio ove abbia materia di che giudicare. Al Presidente è demandato il compito di redigere il verbale di ogni seduta da far sottoscrivere a ciascun componente.

3. In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un componente del Collegio subentra il primo dei supplenti per numero di voti.

4. Ogni componente del Collegio può essere ricusato per gravi motivi, in analogia a quanto disposto dall’articolo 52 del Codice di Procedura Civile.

5. La prestazione dei Probiviri è svolta in modo volontario e gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle mansioni svolte fuori sede.

6. Il Collegio giudica a maggioranza sia in primo che in secondo grado, sulle istanze pervenutegli per iscritto, corredate dai mezzi di prova, a pena di nullità; deposita la decisione non oltre il novantesimo giorno dall’apertura del giudizio.

7. I ricorsi al Collegio dei Probiviri Nazionale devono essere spediti a mezzo raccomandata A.R. indirizzata al Presidente del Collegio dei Probiviri Nazionale presso la Segreteria Nazionale.

8. Il Collegio dei Probiviri giudicherà secondo equità con il rispetto del contraddittorio, previo esperimento del tentativo di componimento della vertenza e/o controversia.

9. Le parti devono comparire personalmente, con facoltà di farsi assistere da patrocinatori. La decisione è comunicata per iscritto alle parti.

10. Su mandato del Consiglio Direttivo della struttura di appartenenza, è dovere del Collegio dei Probiviri intervenire nelle Strutture inferiori, relazionando alla Struttura di appartenenza e, per conoscenza, alla Struttura interessata.

11. Sono illeciti associativi:
a. la non osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
b. ogni comportamento che evidenzia la mancanza di reciproco rispetto fra i responsabili.
12. Le sanzioni applicabili, in base al livello di gravità sono:
a. richiamo o censura;
b. sospensione temporanea dall’incarico;
c. destituzione dall’incarico;
d. destituzione completa da ogni incarico istituzionale e rappresentativo;
e. interdizione perpetua dagli incarichi associativi.
Alle sanzioni di cui alle lettere b, c, d, e, si applica la pena accessoria della trasmissione del provvedimento ai Consigli Regionali per la comunicazione alle relative Strutture inferiori

Art.24 COLLEGIO DI APPELLO NAZIONALE

1. Ogni componente resta in carica per un quadriennio, è rieleggibile e può essere ricusato solo per giusta causa.

2. Le decisioni del Collegio di appello sono inappellabili.

3. Il ricorso deve essere inviato per lettera raccomandata A.R. al Presidente del Collegio presso la Segreteria Nazionale.

4. Il Collegio giudica a maggioranza sulle istanze pervenutegli per iscritto, corredate dagli elementi di prova, a pena di nullità; deposita la decisione non oltre il novantesimo giorno dall’apertura del giudizio.

5. Le parti devono comparire personalmente, con facoltà di farsi assistere da patrocinatori.

Art.25 RISORSE ECONOMICHE

1. Le Assemblee nazionale, regionali e provinciali, sulla base dei rispettivi bilanci, determinano la misura delle quote sociali a carico delle Strutture inferiori.

2. I Consigli Direttivi comunali, sulla scorta delle richieste delle Strutture superiori e delle attività proprie, stabiliscono l’entità dell'eventuale contributo annuo a carico degli associati da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

3. Gli oneri derivanti dal commissariamento di una Struttura sono a carico della Struttura stessa nella misura delle capacità economiche che le sono proprie.

4. Le spese sostenute dai Soci, nell’adempimento di mandati specifici ricevuti dai rispettivi Consigli, sono a carico dei Consigli stessi.

Art.26 BILANCIO

1. Il Consiglio provvede, su indicazione della Giunta di Presidenza (ove prevista), alle variazioni necessarie e/o opportune tra i capitoli di spesa del bilancio preventivo già approvato dall'Assemblea, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero alla variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.

2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

3. Ogni Struttura deve tenere e conservare una chiara ed aggiornata documentazione dei movimenti economici rispondente ai requisiti di chiarezza e di aderenza alle vigenti normative di legge.

4. Ogni Struttura al proprio livello deve provvedere alla iscrizione al Registro del Volontariato (ove previsto) al fine di acquisire la qualifica di ONLUS.

Art.27 AUTONOMIE REGIONALI

1. Le norme dell’articolo 27 dello Statuto sono estese alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Art.28 DURATA DELL’ASSOCIAZIONE

1. In caso di scioglimento dell’Associazione, il Presidente e la Giunta di Presidenza restano in carica per gli adempimenti relativi alla liquidazione dell’Associazione.

Art.29 MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le proposte di modifica dello Statuto devono essere sottoposte al parere preventivo della Giunta di Presidenza e della Conferenza dei Presidenti riuniti in seduta congiunta.

2. Successivamente le modifiche devono essere sottoposte al Consiglio Nazionale che, con motivato parere, convocherà l’Assemblea Straordinaria.

Art.30 NORME DI ATTUAZIONE

1. Il testo dello Statuto associativo, approvato dall’Assemblea Nazionale Straordinaria e quello del presente Regolamento, approvato dall’Assemblea Nazionale Ordinaria, sono immediatamente trasmessi dal Consiglio Nazionale alle Strutture inferiori.
Le norme in essi contenute entrano in vigore subito dopo la loro approvazione

Art.31 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. La Giunta di Presidenza Nazionale è l’organo deputato ad esprimere pareri in materia statutaria e regolamentare.

Regolamento

Art.1 COSTITUZIONE E CARATTERE

1. L’Associazione è impegnata a vigilare sulla volontarietà, l’anonimato e la gratuità della donazione.

2. Il logo associativo è rappresentato da una forma geometrica triangolare con angoli arrotondati, sfondo rosso e scritta “aido” in bianco.

Art.2 FINALITÁ

1. L’Associazione assicura la propria collaborazione alle Istituzioni nell’informazione e nella conoscenza ai Cittadini per una scelta consapevole relativa al prelievo di organi, tessuti e cellule a fini di trapianto terapeutico.

2. L’A.I.D.O. svolge opera di sensibilizzazione, stimolo e verifica verso le Istituzioni affinché siano attuate nel modo migliore a livello locale le disposizioni di legge in merito alla organizzazione del prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule a fini terapeutici.

Art.3 ATTIVITÁ

1. Per il raggiungimento delle finalità l’A.I.D.O.:
a. realizza intese operative in unità d’azione con Enti ed altre Associazioni nazionali ed internazionali, nel rispetto dei compiti istituzionali dell’Associazione;
b. cura all’interno dell’Associazione la formazione e l’aggiornamento permanente dei Dirigenti;
c. progetta ed organizza, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, corsi di formazione e di aggiornamento per docenti, responsabili, animatori, ecc. sulle tematiche del prelievo di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto terapeutico.
2. L'Associazione, inoltre, ha facoltà - in relazione a specifiche esigenze determinate dalle Istituzioni e dalle legislazioni locali - di definire le modifiche di cui all'art.27 dello Statuto.

3. E’ fatto divieto ai Soci e alle Strutture associative di raccogliere fondi finalizzati a fini diversi da quelli espressamente previsti dallo Statuto ed in particolare per:
- acquistare macchinari ed attrezzature per ospedali;
- viaggi per trapianti in Italia e all’estero;
- effettuare trapianti all’estero;
- Istituzioni pubbliche o private, Enti od Associazioni diverse dall’A.I.D.O.
4. La conoscenza delle attività associative si realizza attraverso il giornale ufficiale “L’Arcobaleno” e attraverso il sito Internet.

5. Il materiale promozionale e informativo, sia cartaceo che multimediale, è unico su tutto il territorio nazionale e promosso dal Consiglio Nazionale. Ogni deroga dovrà avere, entro 90 giorni dalla richiesta, il parere motivato della Giunta di Presidenza Nazionale.

6. E’ fatto divieto di utilizzare il nome ed il logo dell’A.I.D.O. per scopi non rispondenti ai principi e alle finalità dell’Associazione. L’utilizzo del logo deve essere, in ogni caso, autorizzato dalla Struttura superiore.


Conserva le manifestazioni di volontà e le trasmette al SIT tramite il SIA.

Art.4 SOCI

1. All’atto dell’iscrizione il Socio deve aver compiuto il 18° anno di età e deve prendere conoscenza delle norme Statutarie e del Regolamento dell’Associazione ed impegnarsi ad osservarle

2. L’iscrizione all’A.I.D.O. deve essere richiesta per iscritto compilando l’apposito modulo comprensivo della dichiarazione di volontà in merito alla donazione di organi, tessuti e cellule dopo la morte. Tale modulo deve essere uniforme per tutte le Strutture.

3. Ogni Socio, nell’ambito della comunità in cui vive, deve operare con lealtà e probità per il raggiungimento dei fini associativi e collaborare al buon funzionamento della struttura associativa di appartenenza.

4. Le tessere sociali ed il simbolo identificativo dell'Associazione sono uniformi per tutti gli iscritti e conformi al modello stabilito dal Consiglio Nazionale.

5. La domanda di iscrizione e la tessera devono recare il medesimo numero, che è progressivo per ogni Socio, apposto dalla Sezione competente, la quale ne riporta i dati in apposito registro e/o supporto magnetico e rilascia la relativa tessera.

6. I numeri corrispondenti a Soci deceduti, dimissionari, trasferiti e irreperibili, non devono essere riutilizzati.

7. La tessera deve essere compilata in forma chiara e leggibile in ogni sua parte.

8. Le domande di adesione, conservate in mobile adeguato presso la sede della Sezione Provinciale, devono essere archiviate in progressione numerica.

9. Ogni Socio deve comunicare sollecitamente alla Struttura di base di appartenenza la variazione di residenza; se il trasferimento è fuori provincia la Sezione provvede immediatamente al trasferimento dell’iscrizione alla Sezione di nuova residenza del Socio per il tesseramento.

10. La qualità di Socio risulta dall’iscrizione in apposito registro e/o supporto magnetico.

11. L’iscrizione è revocabile solo in forma scritta; in tal caso il modulo di iscrizione è restituito al richiedente previa riconsegna della tessera.

12. Il rilascio all’iscritto della tessera, completa in ogni suo elemento, deve essere effettuato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

13. Ai fini dei diritti associativi fa fede la data di presentazione della domanda.

14. I Soci sono eleggibili alle cariche associative purché abbiano frequentato un corso di formazione ai vari livelli ad esclusione del Gruppo Comunale e non siano stati condannati per condanne infamanti.

15. Per l’elezione alle cariche nazionali e regionali è necessaria l’iscrizione da almeno tre anni.

Art.5 STRUTTURE

Gli Organi statutari:

1. agiscono nell’ambito della propria competenza e del mandato ricevuto dalle Assemblee;

2. impegnano l’Associazione solo se eletti regolarmente e come tali operanti nella scrupolosa osservanza dello Statuto e del Regolamento;

3.esercitano opera di sorveglianza e di stimolo sugli organi rispettivamente inferiori intervenendo direttamente e motivatamente, in quanto necessiti, con la convocazione delle Assemblee, lo scioglimento dei Consigli Direttivi e la nomina di Commissari.

Art.6 STRUTTURE

1. Le Assemblee sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli successivi del presente Regolamento.

2. Ad ogni Assemblea deve essere invitato un rappresentante del Consiglio Direttivo della Struttura immediatamente superiore

Art.7 ASSEMBLEA ELETTIVA COMPOSIZIONE E
FUNZIONAMENTO

1. Per le Assemblee provinciali, regionali e nazionale la rilevazione dei Soci per determinare il numero dei Delegati è fatta alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. Ogni Assemblea al proprio livello può modificare i rapporti di rappresentanza per la successiva convocazione.

2. Ogni Struttura, qualunque sia la sua consistenza numerica, deve essere rappresentata da almeno un Delegato.

3. I componenti in carica del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri partecipano di diritto all’Assemblea con facoltà di parola, ma non di voto se non Delegati.

4. L’ammissione ad ogni Assemblea Provinciale, Regionale e Nazionale è subordinata alla presentazione da parte della Struttura inferiore di:
- verbale di Assemblea dell’anno in corso;
- relazione sull’attività svolta dal Consiglio Direttivo nell’ultimo anno;
- relazione sull’esecuzione del programma quadriennale;
- bilancio consuntivo dell’ultimo anno di attività, accompagnato dalla relazione dell’Amministratore e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- pagamento della quota associativa annuale con riferimento, per la quota da versare, agli iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente e delle eventuali quote pregresse.
L’esame della documentazione è di competenza della Giunta di Presidenza per la successiva trasmissione con le proprie osservazioni alla Commissione Verifica Poteri.


5. Ogni Socio o Delegato ha diritto ad un solo voto; non sono ammesse deleghe.

6. L’Assemblea elegge fra i non candidati:
- il Presidente;
- uno o più Vice Presidenti;
- uno o più Segretari;
- uno o più Questori di sala;
- tre o più membri per la Commissione Elettorale;
- tre o più membri per la Commissione Verifica Poteri dell' Assemblea successiva. Nel caso la C.V.P. risulti totalmente dimissionaria, la nuova C.V.P. appena nominata ne assumerà le funzioni.
7. La Commissione Verifica Poteri, non appena insediata, elegge il proprio Presidente che riferirà all’Assemblea sui lavori compiuti.

8. La Commissione Verifica Poteri:
a. accredita il Delegato previa verifica, attraverso l’esame della documentazione già controllata dalla Giunta di Presidenza (art. 7 comma 4), ove prevista, della regolarità della Assemblea della Struttura di appartenenza e dopo l’accertamento della identità, anche avvalendosi, per quest’ultima, della dichiarazione scritta del Capo Delegazione che garantisca l’identità del proprio Delegato;
b. con la collaborazione della Segreteria accerta – sulla scorta dei documenti associativi o con propria inchiesta – la regolarità e la idoneità di ogni singolo Candidato ad essere eletto;
c. conferisce i documenti legittimatori di Delegato all’Assemblea.
9. Contro le decisioni della Commissione Verifica Poteri è ammesso ricorso alla Presidenza la quale, in via prioritaria, ragguaglierà l’Assemblea demandando a questa la decisione che è presa a maggioranza, previo un solo intervento a favore e uno contrario.

10. La Commissione Verifica Poteri esaurisce il suo compito con la rimessa del verbale al Presidente dell’Assemblea.

11. La Commissione elettorale provvede alle operazioni di voto.

12. Le elezioni alle cariche associative avvengono con voto segreto salvo che l’Assemblea decida alla unanimità per il voto palese.

13. L’Assemblea delibera validamente con la maggioranza assoluta dei votanti, ove non diversamente previsto, e per voto palese, salvo che la stessa Assemblea disponga per il voto segreto come previsto per argomenti riguardanti operazioni elettorali o questioni personali.

14. Proclamati gli eletti il Presidente dell'Assemblea li convoca entro quindici giorni per l'insediamento.

15. Il verbale dell’Assemblea, anche nell’ipotesi di registrazione integrale, è redatto dai Segretari, sottoscritto dal Presidente e dai Segretari, inserito nel libro dei verbali assembleari ed inviato al Consiglio della Struttura superiore entro quindici giorni dalla data di svolgimento.

16. La Commissione elettorale deve consegnare tutti i documenti relativi alle operazioni di voto alla segreteria competente.

Art.8 ASSEMBLEA INTERMEDIA COMPOSIZIONE E
FUNZIONAMENTO

1. Le Assemblee intermedie a tutti i livelli discutono e approvano:
- la relazione sull’attività svolta dal Consiglio Direttivo nell’ultimo anno;
- la relazione sull’esecuzione del programma quadriennale;
- il bilancio consuntivo dell’ultimo anno di attività, accompagnato dalla relazione dell’Amministratore e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- il bilancio preventivo dell’anno in corso.
2. L’Assemblea intermedia, in particolare, redige un documento di valutazione dell’attività svolta nell’anno trascorso e di indicazioni e proposte per l’anno successivo, sempre nel rispetto della mozione finale della precedente Assemblea elettiva ed, in particolare, del programma quadriennale.

3. L’Assemblea intermedia può trattare anche argomenti di particolare interesse ed urgenza proposti dal Consiglio Direttivo.

4. Il verbale dell'Assemblea, corredato degli allegati, deve essere inviato alla struttura superiore nei 15 giorni successivi alla data della Assemblea stessa.

5. L’ammissione ad ogni Assemblea Provinciale, Regionale e Nazionale è subordinata alla presentazione da parte della Struttura inferiore di:
- verbale di Assemblea dell’anno in corso;
- relazione sull’attività svolta dal Consiglio Direttivo nell’ultimo anno;
- relazione sull’esecuzione del programma quadriennale; - bilancio consuntivo dell’ultimo anno di attività, accompagnato dalla relazione dell’Amministratore e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- pagamento della quota associativa annuale con riferimento, per la quota da versare, agli iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente e delle eventuali quote pregresse.
L’esame della documentazione è di competenza della Giunta di Presidenza.

Art.9 ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L’Assemblea Nazionale è convocata entro il 15 giugno con lettera raccomandata A.R., da spedirsi ai Presidenti dei Consigli Regionali almeno sessanta giorni prima della data fissata, con l’indicazione del luogo, della data e dell’ora.

2. L’ordine del giorno deve essere inviato trenta giorni prima dell’inizio dell’Assemblea.

3. All’Assemblea Nazionale elettiva ogni Delegato rappresenta 7.000 Soci o frazione superiore a 3.500.

4. Le quote sociali decorrono dal 1 gennaio dell'anno successivo e sono calcolate sul numero dei Soci al 31 dicembre dell'anno precedente. La comunicazione del numero degli iscritti deve essere inviata alle strutture superiori entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

5. Per l’ammissione all’Assemblea elettiva si fa riferimento all’art. 7 comma 4 del Regolamento.

6. Per l’ammissione all’Assemblea intermedia si fa riferimento all’art. 8 comma 5 del Regolamento.

Art.10 ASSEMBLEA REGIONALE

1. L’Assemblea regionale è convocata entro il 15 maggio di ogni anno con lettera diretta ai Presidenti delle Sezioni, spedita almeno trenta giorni prima della data di convocazione e recante l’indicazione del luogo, data, ora di riunione e i vari punti all’ordine del giorno.

2. All’Assemblea regionale elettiva ogni Delegato rappresenta un numero di 500 Soci o frazione superiore a 250.

3. Ogni Assemblea può modificare il numero dei Delegati per l’Assemblea successiva.

4. Quando elettiva, i Consigli Regionali devono inviare alla Giunta di Presidenza della struttura superiore l’elenco dei Delegati e dei Candidati alle cariche associative assieme ai verbali delle assemblee ed ai documenti per l’Assemblea. I Candidati al Consiglio Nazionale devono essere almeno due per ogni Regione pena l’esclusione dalle candidature e conseguente mancanza del rappresentante della Regione nel Consiglio Nazionale.

5. Le quote sociali decorrono dal 1 gennaio dell'anno successivo e sono calcolate sul numero dei Soci al 31 dicembre dell'anno precedente. La comunicazione del numero degli iscritti deve essere inviata alle strutture superiori entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

6. Per l’ammissione all’Assemblea elettiva si fa riferimento all’art. 7 comma 4 del Regolamento.

7. Per l’ammissione all’Assemblea intermedia si fa riferimento all’art. 8 comma 5 del Regolamento.

Art.11 ASSEMBLEA PROVINCIALE E PLURICOMUNALE

1. L’Assemblea della Sezione Provinciale o assimilata è convocata entro il 15 aprile con lettera spedita ai Presidenti dei Gruppi almeno trenta giorni prima della data di convocazione e recante luogo, data e ora della riunione e l’ordine del giorno.

2. All’Assemblea Provinciale elettiva ogni Delegato rappresenta 200 Soci o frazione superiore a 100.

3. Ogni Assemblea può modificare il numero dei Delegati per l’Assemblea successiva.

4. Quando elettiva, le Sezioni dovranno inviare alla Giunta di Presidenza l’elenco dei Delegati e dei Candidati alle cariche associative assieme ai verbali delle Assemblee ed ai documenti per l’Assemblea. I Candidati al Consiglio Regionale devono essere almeno due per Provincia pena l’esclusione dalle candidature e la conseguente non rappresentanza della Provincia nel Consiglio Regionale.

5. Le quote sociali decorrono dal 1 gennaio dell'anno successivo e sono calcolate sul numero dei Soci al 31 dicembre dell'anno precedente. La comunicazione del numero degli iscritti deve essere inviata alle strutture superiori entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

6. Il Referente di zona partecipa all’Assemblea Provinciale senza diritto di voto

7. Per l’ammissione all’Assemblea elettiva si fa riferimento all’art. 7 comma 4 del Regolamento.

8. Per l’ammissione all’Assemblea intermedia si fa riferimento all’art. 8 comma 5 del Regolamento.

Art.12 ASSEMBLEA DEL GRUPPO

1. L’Assemblea del Gruppo, costituita dai Soci, è convocata annualmente, con i mezzi più idonei, entro il 28 febbraio, con almeno quindici giorni di anticipo.

2. La convocazione deve essere fatta indicando luogo, data e ora della riunione e l’ordine del giorno.

3. L’Assemblea del Gruppo elegge il Presidente e il Segretario che redigerà il verbale, copia del quale, con allegati relazioni e bilanci , deve essere inviata entro 15 giorni alla Segreteria della Struttura superiore; quando elettiva anche con allegati l'elenco degli eletti, dei delegati e candidati alla Struttura superiore.

Art.13 ASSEMBLEA COSTITUTIVA DEL GRUPPO

1. L’Assemblea costitutiva del Gruppo può essere convocata qualora vi siano almeno 30 Soci, sotto la Presidenza del Presidente della Sezione o di un Consigliere da questi delegato.

2. L’Assemblea costitutiva deve:
- redigere verbale di costituzione in conformità al modello predisposto dalla Segreteria Nazionale;
- eleggere gli Organi associativi che restano in carica fino alla data delle Assemblee elettive;
- definire il programma di attività valido fino alla Assemblea annuale successiva.
3. Copia della documentazione (verbale di costituzione, piani e programmi) deve essere inviata entro 15 giorni alla Sezione provinciale/pluricomunale e Consiglio Regionale di appartenenza e alla Segreteria Nazionale con tutta la documentazione di cui all'art. 12 comma 3.

Art.14 CONSIGLI DIRETTIVI

1. Il Consiglio, nell’ambito del territorio di competenza, stabilisce la propria sede operativa nella località maggiormente rispondente ai criteri di funzionalità ed economicità.

2. Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso inviato con almeno quindici giorni di anticipo, recante l’ordine del giorno,la data, ora e luogo della riunione a mezzo posta o qualsiasi altro mezzo tecnologico legalmente riconosciuto.

3. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei membri; le decisioni sono valide se adottate dalla metà più uno dei presenti al momento del voto, a Consiglio sempre validamente costituito. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Non sono ammesse deleghe.

5. Il Consigliere assente senza giustificato motivo per tre sedute consecutive è dichiarato decaduto e surrogato dal primo dei non eletti.

6. Il Consigliere dimissionario, deceduto o decaduto è surrogato dal primo dei non eletti.

7. Ove i Consiglieri subentrati a deceduti, dimissionari o decaduti giungano a rappresentare la metà più uno dei componenti del Consiglio, il Presidente dichiara lo scioglimento dello stesso e convoca l’Assemblea per una nuova elezione di tutto il Consiglio.

8. Le relazioni all’Assemblea sono fatte proprie dal Consiglio; se approvate a maggioranza devono contenere anche le istanze della minoranza.

9. In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario.

10. Il Consigliere Segretario redige il verbale che, dopo emendamenti ed approvazione del Consiglio alla riunione successiva, è trascritto nell’apposito libro dei verbali e deve essere inviato alla Struttura superiore entro 15 giorni; sovrintende al buon funzionamento degli uffici e dà esecuzione alle delibere del Consiglio e della Giunta di Presidenza.

11. Il Presidente deve convocare il Consiglio con la frequenza prevista dallo Statuto, in difetto, ciascun componente il Consiglio medesimo può notificare l’inadempienza al Presidente del Collegio dei Probiviri.

12. Il Consiglio è responsabile per ogni spesa deliberata.

13. La carica di Presidente a tutti i livelli non è compatibile con l’appartenenza ad associazioni segrete.

14. Le cariche di Giunta di Presidenza a livello Provinciale e Regionale non sono compatibili con incarichi di Giunta di Presidenza e del Collegio dei Revisori del livello immediatamente superiore.

15. I membri del Consiglio Direttivo del Gruppo Comunale sono incompatibili con la carica di Revisore dei Conti a livello Provinciale.

Art.15 CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

1. In assenza di precisa indicazione della Struttura periferica a cui è destinato il lascito, è il Consiglio Nazionale ad esercitare il potere di accettare lasciti, eredità, legati, donazioni; allo stesso compete, in particolare la gestione e l'utilizzo del lascito stesso.

2. La Giunta di Presidenza ha facoltà di nominare un Addetto stampa tra persone esperte nel campo della comunicazione, anche non iscritte all’Associazione.

Art.16 CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE

1. In presenza dell'indicazione della Sezione periferica a cui è destinato il lascito ma in assenza della città o regione di riferimento, la competenza ad esercitare il potere di accettare lasciti, eredità, legati, donazioni è di spettanza della Sezione del luogo in cui si apre la successione; alla stessa compete la gestione e l'utilizzo del lascito stesso.

2. La Giunta di Presidenza ha facoltà di nominare un Addetto stampa tra persone esperte nel campo della comunicazione, anche non iscritte all’Associazione.

Art.17 CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE

1. Le modalità organizzative del conferimento dati al SIA saranno inserite una volta definiti gli accordi con il Ministero della Salute.

2. In presenza dell'indicazione della Sezione periferica cui è destinato il lascito, ma in assenza della città o regione di riferimento, la competenza ad esercitare il potere di accettare lasciti, eredità, legati, donazioni è di spettanza della Sezione del luogo in cui si apre la successione; alla stessa compete la gestione e l'utilizzo del lascito stesso.

3. Tutti i dati degli associati devono essere inseriti, tramite collegamento internet, nell’archivio del SIA (Sistema Informativo A.I.D.O.), appositamente predisposto. Il Presidente provinciale è tenuto immediatamente, appena insediato nella carica, a richiedere l’accreditamento presso il SIA, in sostituzione del suo predecessore.

4. La Giunta di Presidenza ha facoltà di nominare un Addetto stampa tra persone esperte nel campo della comunicazione, anche non iscritte all’Associazione.

Art.18 CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE

1. In presenza dell'indicazione del Gruppo Comunale cui é destinato il lascito, la competenza di accettare lasciti, eredità, legati, donazioni é di spettanza del Gruppo Comunale indicato.

Art.19 GIUNTA DI PRESIDENZA

1. Gli schemi di bilancio devono essere presentati ai rispettivi Consigli Direttivi entro il 15 aprile per il Nazionale, entro il 30 marzo per il livello regionale, entro il 28 febbraio per il livello provinciale.

2. Le delibere adottate dalla Giunta devono essere inviate entro 15 giorni ai rispettivi Consigli Direttivi.

3. Le cariche di Presidente e Segretario della Giunta di Presidenza sono incompatibili con l’incarico di Presidente e Segretario dell’Assemblea del livello di riferimento.

4. Le cariche di Presidente e Vice Presidente non possono essere ricoperte per più di due mandati consecutivi a decorrere dalla data di approvazione del presente Regolamento. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli iniziati e poi interrotti per qualsiasi motivo.

5. E’ compito della Giunta di Presidenza, in occasione di ciascuna Assemblea annuale, l’esame della documentazione presentata dalla Struttura inferiore per l’ammissione all’Assemblea stessa (art. 7 comma 4 e art. 8 comma 5 del Regolamento).

Art.20 CONFERENZA DEI PRESIDENTI

1. La Conferenza, ove accerti motivatamente che il Consiglio Direttivo di riferimento non si attiene al programma quadriennale, può richiedere la verifica attraverso l’Assemblea Intermedia da convocarsi entro sessanta giorni dal provvedimento.

2. Le funzioni di Segreteria della Conferenza sono assolte dalla Segreteria di riferimento.

Art.21 PRESIDENTE

1. Il Presidente presiede il Consiglio, la Giunta di Presidenza e la Conferenza dei Presidenti e fissa, d’intesa con la Giunta, la data delle riunioni ed il luogo delle stesse.

2. Convoca l’Assemblea, su deliberazione del Consiglio, e coordina l’attività di esso.

3. Quando lo ritiene opportuno, previo parere della Giunta di Presidenza, interviene in sede giudiziaria a tutela dell’immagine dell’Associazione.

4. In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario o, in assenza di questo, dal Vice Presidente più anziano di iscrizione.

5. Nel caso di adozione di provvedimenti urgenti straordinari relativi ad una Struttura commissariata, il Presidente della Struttura superiore ne riferisce alla Giunta di Presidenza di riferimento per l’adozione degli opportuni provvedimenti.

Art.22 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Ogni membro è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi e può essere ricusato solo per giusta causa.

2. Al Presidente è demandato il compito di redigere il verbale di ogni seduta da far sottoscrivere a ciascun componente.

3. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ha l’obbligo della convocazione del Collegio ed è responsabile della tenuta dei verbali.

4. Non può assumere la carica di Revisore dei Conti colui che si trova nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del Codice Civile.

5. In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un componente del Collegio subentra il primo dei supplenti per numero di voti.

6. Qualora il numero dei supplenti fosse insufficiente per assicurare la composizione del Collegio, lo stesso è integrato nella prima Assemblea utile.

7. La prestazione di Revisore dei Conti è svolta secondo le modalità previste dall’articolo 2404 del Codice Civile, in modo volontario e gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle mansioni svolte fuori sede.

8. Le responsabilità dei Revisori dei Conti sono quelle previste dall’articolo 2407 del Codice Civile.

9. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o un suo Delegato, può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, della Giunta di Presidenza ed alle Assemblee cui deve essere invitato.

10. Le cariche del Collegio dei Revisori dei Conti a livello provinciale e regionale non sono compatibili con le cariche del Collegio dei Revisori dei Conti e della Giunta di Presidenza di livello immediatamente superiore e nell'ipotesi di cui all'art. 23 comma 12 punti c,d, e.

Art.23 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Ogni componente resta in carica per un quadriennio, è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi e può essere ricusato solo per giusta causa.

2. Il Presidente ha l’obbligo di convocare il Collegio ove abbia materia di che giudicare. Al Presidente è demandato il compito di redigere il verbale di ogni seduta da far sottoscrivere a ciascun componente.

3. In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un componente del Collegio subentra il primo dei supplenti per numero di voti.

4. Ogni componente del Collegio può essere ricusato per gravi motivi, in analogia a quanto disposto dall’articolo 52 del Codice di Procedura Civile.

5. La prestazione dei Probiviri è svolta in modo volontario e gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle mansioni svolte fuori sede.

6. Il Collegio giudica a maggioranza sia in primo che in secondo grado, sulle istanze pervenutegli per iscritto, corredate dai mezzi di prova, a pena di nullità; deposita la decisione non oltre il novantesimo giorno dall’apertura del giudizio.

7. I ricorsi al Collegio dei Probiviri Nazionale devono essere spediti a mezzo raccomandata A.R. indirizzata al Presidente del Collegio dei Probiviri Nazionale presso la Segreteria Nazionale.

8. Il Collegio dei Probiviri giudicherà secondo equità con il rispetto del contraddittorio, previo esperimento del tentativo di componimento della vertenza e/o controversia.

9. Le parti devono comparire personalmente, con facoltà di farsi assistere da patrocinatori. La decisione è comunicata per iscritto alle parti.

10. Su mandato del Consiglio Direttivo della struttura di appartenenza, è dovere del Collegio dei Probiviri intervenire nelle Strutture inferiori, relazionando alla Struttura di appartenenza e, per conoscenza, alla Struttura interessata.

11. Sono illeciti associativi:
a. la non osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
b. ogni comportamento che evidenzia la mancanza di reciproco rispetto fra i responsabili.
12. Le sanzioni applicabili, in base al livello di gravità sono:
a. richiamo o censura;
b. sospensione temporanea dall’incarico;
c. destituzione dall’incarico;
d. destituzione completa da ogni incarico istituzionale e rappresentativo;
e. interdizione perpetua dagli incarichi associativi.
Alle sanzioni di cui alle lettere b, c, d, e, si applica la pena accessoria della trasmissione del provvedimento ai Consigli Regionali per la comunicazione alle relative Strutture inferiori

Art.24 COLLEGIO DI APPELLO NAZIONALE

1. Ogni componente resta in carica per un quadriennio, è rieleggibile e può essere ricusato solo per giusta causa.

2. Le decisioni del Collegio di appello sono inappellabili.

3. Il ricorso deve essere inviato per lettera raccomandata A.R. al Presidente del Collegio presso la Segreteria Nazionale.

4. Il Collegio giudica a maggioranza sulle istanze pervenutegli per iscritto, corredate dagli elementi di prova, a pena di nullità; deposita la decisione non oltre il novantesimo giorno dall’apertura del giudizio.

5. Le parti devono comparire personalmente, con facoltà di farsi assistere da patrocinatori.

Art.25 RISORSE ECONOMICHE

1. Le Assemblee nazionale, regionali e provinciali, sulla base dei rispettivi bilanci, determinano la misura delle quote sociali a carico delle Strutture inferiori.

2. I Consigli Direttivi comunali, sulla scorta delle richieste delle Strutture superiori e delle attività proprie, stabiliscono l’entità dell'eventuale contributo annuo a carico degli associati da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

3. Gli oneri derivanti dal commissariamento di una Struttura sono a carico della Struttura stessa nella misura delle capacità economiche che le sono proprie.

4. Le spese sostenute dai Soci, nell’adempimento di mandati specifici ricevuti dai rispettivi Consigli, sono a carico dei Consigli stessi.

Art.26 BILANCIO

1. Il Consiglio provvede, su indicazione della Giunta di Presidenza (ove prevista), alle variazioni necessarie e/o opportune tra i capitoli di spesa del bilancio preventivo già approvato dall'Assemblea, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero alla variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.

2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

3. Ogni Struttura deve tenere e conservare una chiara ed aggiornata documentazione dei movimenti economici rispondente ai requisiti di chiarezza e di aderenza alle vigenti normative di legge.

4. Ogni Struttura al proprio livello deve provvedere alla iscrizione al Registro del Volontariato (ove previsto) al fine di acquisire la qualifica di ONLUS.

Art.27 AUTONOMIE REGIONALI

1. Le norme dell’articolo 27 dello Statuto sono estese alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Art.28 DURATA DELL’ASSOCIAZIONE

1. In caso di scioglimento dell’Associazione, il Presidente e la Giunta di Presidenza restano in carica per gli adempimenti relativi alla liquidazione dell’Associazione.

Art.29 MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le proposte di modifica dello Statuto devono essere sottoposte al parere preventivo della Giunta di Presidenza e della Conferenza dei Presidenti riuniti in seduta congiunta.

2. Successivamente le modifiche devono essere sottoposte al Consiglio Nazionale che, con motivato parere, convocherà l’Assemblea Straordinaria.

Art.30 NORME DI ATTUAZIONE

1. Il testo dello Statuto associativo, approvato dall’Assemblea Nazionale Straordinaria e quello del presente Regolamento, approvato dall’Assemblea Nazionale Ordinaria, sono immediatamente trasmessi dal Consiglio Nazionale alle Strutture inferiori.
Le norme in essi contenute entrano in vigore subito dopo la loro approvazione

Art.31 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. La Giunta di Presidenza Nazionale è l’organo deputato ad esprimere pareri in materia statutaria e regolamentare.